Legge di bilancio: cosa cambia per le criptovalute? Arriva il crypto bollo!

Christian Boscolo
| 3 min read

È stata pubblicata ieri, 23 novembre, la prima bozza del disegno di legge di bilancio 2023 che contiene anche le nuove normative sulle criptovalute. Il testo se ne occupa a partire dall’art 30 a pag 19 e prosegue fino all’art. 34 a pagina 22. Le novità più importanti sono quattro: zona franca sotto i 2mila euro, aliquota rivalutazioni al 14%, modalità per far riemergere i patrimoni crypto non dichiarati e imposta di bollo. Analizziamole insieme.

Articolo 30: Tassazione delle operazioni su cripto-attività

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

La prima parte stabilisce una quota fiscalmente non rilevante entro la quale non esiste tassazione per le crypto, in questo caso parliamo di 2.000 euro. Una sorta di zona franca dedicata a chi intende prendere dimestichezza con il segmento senza effettuare grossi investimenti. In soldon  è la soglia sotto la quale non si pagano tasse sulle eventuali plusvalenze ottenute con la compravendita di criptovalute.

Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

ART. 32. (Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

Per quanto riguarda invece la rideterminazione del patrimonio:

per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

Qui viene invece introdotta la seconda novità, ovvero una aliquota sulle plusvalenze con imposta sostitutiva al 14%, per le rivalutazioni del patrimonio al 1° Gennaio.  

Da non confondere con la tassazione sulle plusvalenze che, in attesa di ulteriori chiarimenti e verifiche, dovrebbe rimanere al 26%.

ART. 33. (Regolarizzazione delle cripto-attività)

L’art.33 spiega invece le modalità con cui potranno riemergere i capitali investiti in criptovalute e non ancora dichiarati allo stato italiano.

I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.

Le modalità vengono poi esplicitate nel comma successivo:

I soggetti di cui al comma 1, che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

ART. 34. (Imposta di bollo sulle cripto-attività)

L’ultima novità riguarda invece una fantomatica imposta di bollo (che giudichiamo completamente anacronistica in un contesto come quello delle crypto, ndr) anche se il testo appena abbozzato non chiarisce in quale modo verrà riscossa.

Al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tener conto di quanto previsto dal successivo comma 18-bis.”.

Si tratta dunque di una bozza che traduce alcune novità importanti anche se al momento alcuni punti meritano ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

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