The Rock Trading – Le precisazioni dell’OAM sulla crisi dell’exchange italiano

Christian Boscolo
| 3 min read

Si è tanto parlato e si sta continuando a parlare in questi giorni dei problemi di The Rock Trading, l’exchange italiano che ha recentemente interrotto l’operatività, lasciando con il fiato sospeso 35mila investitori italiani e non solo.

L’ultimo comunicato disponibile sul sito Internet comunica: “l’interruzione dell’operatività a causa di difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità. Gli utenti possono inoltre accedere ai propri account ma in modalità di sola lettura per consultare il saldo e scaricare la propria documentazione”.

La precisazione dell’OAM


Nei giorni scorsi avevamo scritto un articolo dove invocavamo i controlli da parte dell’OAM – l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori – a cui era iscritto anche l’exchange The Rock Trading.

In realtà l‘OAM ha voluto precisare che si tratta di un organismo che non ha nessun potere di controllo sulla sicurezza degli exchange.

Tra gli altri compiti ci sono quelli di registro – comprese le movimentazioni ma con alcune limitazioni dovute alla privacy -ma in nessun caso può esercitare alcun tipo di controllo.

In sostanza, l’OAM si limita a registrare le informazioni fornite e funziona come un primo scudo contro le truffe. Partendo dal presupposto che chi commette azioni fraudolente su bassa scala non andrà nemmeno a registrarsi.

Di seguito le precisazioni inviateci dal suo ufficio stampa:

“I nostri poteri di vigilanza a tutela del consumatore riguardano solo gli iscritti agli elenchi di Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Nei confronti degli iscritti al Registro degli operatori in criptovalute il nostro compito si limita a verificare che le informazioni necessarie all’iscrizione siano esatte e che gli operatori inviino periodicamente i dati richiesti dalla normativa.

L’iscrizione al Registro è solo il requisito per operare legalmente in Italia. Chi non è iscritto è abusivo ed entra automaticamente nell’illegalità. Ma anche in questo caso l’OAM non ha poteri che spettano invece alla Guardia di Finanza, in sede di accertamento, e al ministero dell’Economia dal punto di vista sanzionatorio.

L’OAM può solo, qualora gli operatori non inviino i dati richiesti relativi alle transazioni registrate e alla clientela, disporre la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal Registro.

È invece prevista la cancellazione per: perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività; ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati; inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; cessazione dell’attività.

In realtà il registro si colloca tra i presidi normativi diretti alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per rendere efficace il monitoraggio delle attività da parte delle Autorità italiane preposte. E non ha nulla a che vedere con la tutela degli investitori”.

Conclusioni


Insomma, informazioni che avevamo segnalato anche nell’articolo proprio perché prese dal sito web ufficiale, sebbene il titolo richiamasse ad un ruolo più attivo da parte dell’istituto di vigilanza.

Inoltre ricordiamo che, sebbene l’OAM sia piuttosto piccolo visto che impiega una cinquantina di persone, è pur sempre una fondazione le cui nomine sono controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Accogliamo in ogni caso con interesse le precisazioni dell’OAM se l’obiettivo è di fare chiarezza e aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. Eppure in molti, tra gli exchange, hanno utilizzato la registrazione come una sorta di certificazione di sicurezza che in realtà non esiste.

Per quella si dovrà aspettare (a dirlo è l’ufficio stampa dell’OAM) la regolamentazione europea sulle criptovalute che, come sappiamo, non avverrà prima del 2024.  Fino ad allora saremo costretti a dormire preoccupati.

Se invece di dormire volete approfondire le norme vigenti sulla registrazione da parte degli exchange, l’OAM ci ha anche fornito un interessante documento: Vademecum Operatori Valute Virtuali, che illustra la normativa vigente.

 

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